L’iscrizione
Nei capitoli di questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie per effettuare l'iscrizione al nostro Fondo.

Troverete anche informazioni sulla struttura della contribuzione e spiegazioni sulla modalità per ottenere il trasferimento dei contributi già versati ad altro fondo complementare.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Condizione indispensabile per accogliere la domanda di adesione al Fondo è l'iscrizione alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui al DLgs. 7 settembre 2005 n. 209 e l'esistenza di un mandato agenziale in corso.

Sono esclusi dall'iscrizione gli Agenti, comunque denominati, che svolgono attività solo nel ramo trasporti.

L'iscrizione può essere richiesta da tutti gli Agenti professionisti di assicurazione che svolgono stabilmente in Italia, San Marino e Stato Città del Vaticano, l'incarico conferitogli per iscritto -anche tramite una gestione in economia- da una Impresa di assicurazione aderente all'A.N.I.A. (o da qualsiasi altra Compagnia che, pur non essendo aderente all'A.N.I.A., abbia aderito al Fondo Pensione).

Il requisito della professionalità si intende soddisfatto quando l'Agente si dedica prevalentemente e permanentemente all'incarico conferitogli ricavando da tale opera i mezzi principali per la propria esistenza.

Sono iscrivibili anche i coagenti di coagenzia e la persona o le persone fisiche che, nel caso di una agenzia affidata contrattualmente ad una Società commerciale, sono da questa indicate all'Impresa assicuratrice preponente come rappresentanti della Società stessa, e quindi indipendentemente dal fatto che ne siano i legali rappresentanti (al limite può essere anche un funzionario della Società), sempre che risultino iscritti alla 1° sezione dell'Albo Agenti.

L'iscrizione al Fondo Pensione avviene contestualmente al conferimento del primo mandato agenziale compilando il modulo MOD. FP01 consegnato dall'Impresa preponente all'atto del conferimento stesso unitamente ad una copia dello Statuto e Regolamento.

Se l'Agente presenta all'Impresa la domanda di adesione trascorsi 75 giorni dalla data di inizio dell'attività ed il versamento avviene trascorsi 90 giorni la contribuzione sarà maggiorata degli interessi previsti dall'art. 7 del Regolamento.

La domanda di adesione al Fondo Pensione può essere presentata anche successivamente all'inizio dell'attività agenziale ma può essere accolta soltanto se presentata da un Agente in attività iscritto alla prima sezione dell'Albo.

CONFERIMENTO DI ALTRO MANDATO AD AGENTE GIA' ISCRITTO

L'Agente già iscritto che assume il mandato per una o più altre Imprese deve rendere note le Compagnie per le quali ha assunto un altro mandato agenziale. Ciò al fine di favorire il rimborso alla compagnia delegata delle quote contributive di loro competenza.

A tale fine deve inviare alla nuova impresa il MOD. FP03. L'Impresa, dopo averlo sottoscritto, lo trasmetterà a tutte le altre mandanti e per conoscenza al Fondo Pensione.

In caso di conferimento di più mandati agenziali, infatti, il contributo da versare (ordinario e per spese di gestione), sia nel caso di prima iscrizione che di rinnovo annuale, resta sempre lo stesso ed il versamento deve essere materialmente effettuato da una sola delle Imprese preponenti scelta dall'Agente mentre resta per le altre l'onere di rimborsare alla Compagnia designata la propria quota parte.

La contribuzione ordinaria (base + aggiuntiva) e per spese di gestione deve essere versata anche se risulta già maturato il minimo di 15 anni di contribuzione richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

L'Agente pensionato di vecchiaia che continua l'attività agenziale è esonerato dal versamento della quota a suo carico del contributo ordinario e per spese di gestione. L'Impresa è tenuta all'integrale versamento della contribuzione di propria spettanza limitatamente agli agenti che abbiano compiuto 65 anni entro il 31 dicembre 2003.

La contribuzione ordinaria e per spese di gestione è annua ed indivisibile ed è quindi dovuta nel suo integrale importo per ogni anno o frazione di anno di attività agenziale, anche se l'Agente resta in carica solo fino al 1° gennaio o inizia l'attività il 31 dicembre.

Tutti i contributi - ad eccezione di quelli quale prosecutore volontario o iscritto di Impresa non aderente ovvero dovuti a regolarizzazione di periodi pregressi - sono versati dall'Impresa a ciò delegata che provvede poi a recuperare la quota dell'Agente con proprie modalità interne.

In caso di prima iscrizione al Fondo, il contributo ordinario (base + aggiuntivo) insieme alle quote di rimborso per spese di gestione, devono essere versati dall'Impresa entro 90 giorni dalla data di conferimento del mandato agenziale, sempre che l'Agente abbia sottoscritto la scheda di iscrizione.

In caso di rinnovo annuale i contributi ordinari devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno.

Una volta che l'Impresa ha effettuato il versamento, sia a seguito di iscrizione che per rinnovo annuale, l'Agente è tenuto a rimborsare alla stessa la quota anticipata a suo nome.

La contribuzione dovuta al Fondo è la seguente:

- Contributo base

- Contributo aggiuntivo, di importo pari al contributo base e versato unitamente al contributo base stesso.

- Contributo per le spese di gestione, versato per coprire le spese di amministrazione

E' inoltre possibile per l'Agente versare una ulteriore contribuzione facoltativa denominata:

Contributo integrativo, 50% a carico dell'Impresa e 50% a carico dell'Agente (la parte a carico dell'Agente può essere elevata senza alcun limite). La volontà di adesione alla gestione integrativa deve essere prestata dall'Agente in sede di compilazione della scheda di iscrizione MODFP01.

Gli Agenti che non abbiano fatto richiesta di versare il contributo integrativo possono farlo in qualsiasi momento, senza però diritto a versamento di arretrati, mentre per coloro che già lo versano è possibile interrompere i versamenti senza precludersi la possibilità di riprenderli in epoca successiva.

Il versamento del contributo integrativo, deve essere effettuato dalle Imprese preponenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla contribuzione annua.

Non è consentito il versamento del contributo integrativo riferito ad annualità pregresse.

Per l'anno 2024 :

- la contribuzione ordinaria (base+aggiuntiva) è pari ad 3.003,00 euro (1.501,50 euro a carico Agente ed 1.501,50 euro a carico Imprese)
- la contribuzione per spese di gestione è pari a 183 euro (91,50 euro a carico Agente e 91,50 euro a carico Impresa)
- la contribuzione integrativa (facoltativa) è pari a 310 euro (155 euro a carico Agente e 155 euro a carico Impresa anche se l'Agente può aumentare senza limiti la quota proprio carico).

Come già segnalato la quota a carico Agente può essere elevata senza alcun limite; l' Agente può versare l'importo stabilito tramite l'impresa delegata oppure direttamente al Fondo.

Il trasferimento al Fondo Pensione Agenti della posizione contributiva costituita presso altro Fondo pensione può avvenire a condizione che il richiedente risulti già iscritto al Fondo stesso ovvero abbia titolo all'iscrizione, potendo far valere tutti i previsti requisiti. 

Per ottenere il trasferimento l'interessato deve inviare al Fondo Pensione una specifica domanda a mezzo raccomandata a.r. o mail pec indirizzata anche al Fondo trasferente.

Verificata la sussistenza delle condizioni necessarie il nostro Fondo Pensione provvederà ad inoltrare la richiesta di trasferimento.

Il Regolamento fissa i criteri che debbono essere osservati per la collocazione, nell'ambito del Fondo Pensione Agenti, della contribuzione trasferita dall'altro Fondo.

A tale riguardo si è ritenuto di dover considerare la contribuzione pervenuta a seguito del trasferimento alla stessa stregua di quella versata nei riguardi degli Agenti regolarmente iscritti al Fondo.

Pertanto, verranno riconosciuti all'interessato tanti anni di iscrizione, a partire da quello di iscrizione presso il Fondo trasferente fino a quello precedente l'anno di iscrizione al nostro Fondo Pensione, quanti se ne ottengono attribuendo a ciascuno a ciascuno la contribuzione complessiva (base, aggiuntiva per gli anni in cui è dovuta e per spese di gestione), valutata nell'importo in vigore per ciascun anno, maggiorato dei relativi tassi di rendimento.

Le somme eventualmente non utilizzabili in base al criterio suddetto, affluiscono, a nome dell'interessato, nella gestione della contribuzione integrativa  e sono considerate versate nell'anno solare in cui è stato effettuato il trasferimento.

I periodi di contribuzione e gli importi contributivi attribuiti all'interessato sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli versati in qualità di "agente" e concorrono, complessivamente, alla determinazione del diritto e della misura delle prestazioni previste dalla normativa del Fondo.